giovedì 5 gennaio 2023

La legge 10 (con una riflessione sulla sua coesistenza con il bonus casa)

In questo articolo leggerai:
1) cosa è una relazione ex legge 10;
2) a cosa serve;
3) quando è necessaria;
4) bonus casa e legge 10: attenzione!
5) quanto costa.
Se ti interessa mettiti comodo e procedi nella lettura!
Se non hai mai ristrutturato casa (non dico acquistato, ma proprio ristrutturato!) allora, con ogni probabilità, non hai mai sentito parlare della relazione (ex) legge 10.
Se invece hai avuto a che fare con questo adempimento lo hai probabilmente vissuto come l'ennesima vessazione economica dello Stato, che sempre chiede ogni volta che si pensa a far lavori in casa.
Il problema è che spesso questo documento viene presentato al cittadino come un onere da assolvere e non come uno strumento in grado di dare un vero valore aggiunto (anzi, il massimo del valore) al processo di riqualificazione energetica e, più in generale di ristrutturazione, di un immobile.

1) Cosa è una relazione ex legge 10
Uno dei meriti del 110% è stato quello di accrescere, nel cittadino, la consapevolezza del processo progettuale che c'è dietro i lavori edili ed impiantistici che si svolgono in una abitazione e degli elaborati che costituiscono l'output di questo percorso. Fra questi vi è proprio la relazione ex legge 10 che quindi, dopo 30 anni di vita, è giunta anche all'attenzione del grande pubblico.
Chiarisco che questa relazione si chiama così in onore (o meglio per consuetudine) della Legge 10 del 1991 che, all'art. 28, la introdusse. Era una disposizione veramente innovativa che seguiva la legge 373 del 1973, promulgata sulla scia emotiva dello shock per la crisi dell'industria petrolifera, che si occupava del contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici
La legge 10 per la prima volta si occupava delle strutture e degli impianti di una abitazione come se fossero insieme parti di un unico organismo: quello edilizio.
Si immagini che la legge 10 prevedeva l'obbligo di utilizzare le fonti rinnovabili, a meno di impedimenti (mannaggia a questa frase), nella realizzazione di edifici pubblici.
Il proliferare normativo successivo derivante dal recepimento di direttive europee ha sostanzialmente lasciato inalterato l'obbligo di redigere questo documento. Al suo interno sono riportati:
1) i dati geografici del sito oggetto dell'intervento (si capisce che fare una ristrutturazione a Trento è diverso, in termini di climatici, che a Trapani);
2) le zone termiche di una abitazione ed i suoi vani. Ad esempio sono presenti 2 zone termiche se la casa ha un piano riscaldato con caldaia e pavimento radiante ed un altro con stufa a pallet e radiatori;
3) la stratigrafia delle pareti e dei solai;
4) le caratteristiche degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione dell'acqua calda sanitaria;
5) gli eventuali impianti a fonte rinnovabile come il fotovoltaico.

2) A cosa serve una relazione ex legge 10?
Lo scopo della legge non è ovviamente di imporre degli adempimenti fini a se stessi. Ma quello di conseguire dei risparmi sia in termini energetici che di emissioni inquinanti. In anni più recenti è stato così introdotto l'edificio di riferimento: in pratica si tratta di un'abitazione fisicamente collocata nella stessa località di quella reale ed avente lo stesso orientamento e la stessa sagoma. L'obiettivo del tecnico che redige la relazione ex legge 10 deve essere quello di conseguire gli stessi risultati prestazionali dell'edificio di riferimento. E, se possibile, migliorarli.
Ecco che quindi l'involucro edilizio e gli impianti di una abitazione devono essere progettati prima della loro realizzazione. Non è pensabile dire all'artigiano: "fammi il cappotto sulla parete a nord". Bisogna prima "progettare" questo involucro in funzione:
1) della zona climatica in cui ci si trova;
2) degli strati di materiali preesistenti (es. intonaco interno, tufo da 20 cm, intonaco esterno);
3) degli ambienti che confinano con la parete (l'esterno, il terreno, un garage e così via).
Allo stesso modo (e forse è ancora più complesso) per gli impianti. E' necessario rispettare una efficienza minima: l'impianto deve conseguire il suo scopo consumando ed inquinando il meno possibile.

3) Quando è necessario redigere una relazione ex legge 10?
Ogni volta che si mette mano ad una ristrutturazione è necessario redigere la relazione? La risposta è no!
In generale si può dire che se faccio lavori che non influiscono sui consumi energetici la risposta è generalmente negativa.
A esempio se viene rifatto il solo impianto idrico-fognante o l'impianto elettrico, l'obbligo non sussiste.
Il problema è che le casistiche che si possono presentare sono davvero varie ed articolate. Per questo motivo non è possibile stabilire un confine netto che definisca l'obbligo o meno di approntare il documento: il consiglio è di affidarsi ad un tecnico esperto che aiuti in questa valutazione.
Non bisogna poi dimenticare che, anche al di fuori del mondo 110%, è necessario che vi sia coerenza tra la presenza o meno della legge 10 ed i suoi contenuti e quanto riportato nelle pratiche ENEA sia per ecobonus che per bonus casa. 

4) Bonus casa e legge 10: attenzione!
Durante la mia attività ho potuto constatare, anche tra gli addetti ai lavori, la convinzione che, nel caso in cui venga richiesta la detrazione fiscale minore, ossia quella per il bonus casa vi siano meno adempimenti che nel caso del cosiddetto eco bonus. Si ritiene, ad esempio, che richiedendo la detrazione del solo 50% per la coibentazione di un lastrico solare non sia necessario il rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 10 e dunque financo la sua stesura. Niente di più errato! Rifare la coibentazione di una superficie opaca (per oltre il 10% della superficie disperdente dell'abitazione) richiede la redazione della documentazione ex legge 10. E dunque il rispetto dei requisiti di trasmittanza termica imposti dalla legge. Queste prescrizioni tecniche valgono sempre: anche in assenza di qualsiasi forma di agevolazione fiscale o economica!

5) Quanto costa?
E veniamo alle note dolenti: i costi.
Dico subito che è difficile dare un solo valore: troppo diverse sono le casistiche che si possono presentare anche parlando della sola ristrutturazione di un immobile (ricordo infatti che la relazione ex legge 10 si redige anche per le nuove costruzioni).
Le complessità maggiori si hanno nel caso di ristrutturazione di primo livello: si tratta di un intervento sull'immobile che prevede la coibentazione di oltre il 50% della superficie disperdente con il contestuale rifacimento dell'impianto termico.
Quelle minori per una riqualificazione energetica che prevede la sola sostituzione del generatore di calore con uno di tipo diverso.
I prezzi di mercato possono variare tra i 300,00 € ed i 1.500,00 €. Di solito poi chi redige la legge 10 si occupa anche delle pratiche ENEA per le detrazioni fiscali i cui costi potrebbero, o meno, essere compresi.
In ultimo ricordo che l'onorario per la legge 10 potrà essere fiscalmente detratto con la stessa aliquota applicata ai lavori cui si riferisce.

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