mercoledì 23 dicembre 2020

Superbonus al 110%: le novità in vista in 10 punti

La legge finanziaria 2021 introduce una serie di modifiche al cosiddetto Decreto Rilancio in particolare per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia. Se vi interessano, prendetevi qualche minuto di tempo, mettetevi comodi e guardiamoli insieme.
Come di consueto ogni legge finanziaria di fine anno è composta da una serie interminabile di pagine,  di articoli e di piccoli e grandi bonus (dall'ingresso gratis ai musei per gli italiani residenti all'estero, alla maggiorazione del bonus mobili da 10.000 a 16.000 euro).
Le novità per il settore di interesse del nostro blog (che per chi non lo sapesse è il mondo della efficienza energetica 😏) riguardano il cosiddetto superbonus al 110%.
Eccole qua (con qualche considerazione personale):
1) proroga della super detrazione dal 31/12/2021 al 30/06/2022 (6 mesi, la montagna ha partorito il topolino);
2) viene concessa una ulteriore super proroga di altri 6 mesi (fino al 31/12/2022) solo ai condomini che abbiano sostenuto al 30/06/2020 almeno il 60% degli interventi (va visto come si debba calcolare questo 60%);
3) è agevolata anche la coibentazione della copertura del sottotetto termico non riscaldato. Per la prima volta nel mondo delle detrazioni fiscali per l'edilizia si apre una porta agli ambienti non riscaldati;
4) ai fini della applicazione della agevolazione sono ricompresi anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. Quindi può non esserci il tetto, possono non esserci le pareti ma l'impianto di riscaldamento ci deve essere per forza;
5) Questa è notevole: per le spese sostenute nel 2022, quindi nei primi 6 mesi dell'anno, la detrazione andrà ripartita in 4 anni. Questa variazione impatta parecchio, sia su chi si è organizzato finanziariamente per accettare il credito o proporre lo sconto in fattura, sia su quei privati che avendo capienza fiscale intendono detrarre direttamente per intascare il famoso 10% in più delle spese sostenute. Infatti se realizzo un intervento di 60.000 € complessivi nel primo caso devo detrarre 66.000 € in 5 anni (e dunque ho bisogno di una capienza fiscale di 13.200 € all'anno). Nel secondo caso necessito di una capienza di 16.500 € all'anno;
6) La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Quindi è possibile realizzare, come intervento trainato, anche impianti fotovoltaici su garage o pergolati e tettoie presenti ad esempio in giardino;
7) vengono cambiati i massimali di spesa per le colonnine di ricarica per l'auto elettrica (peccato). Si passa dai 3000 € della precedente normativa (articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, introdotto dall'art. 1, comma 1039 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) alla seguente configurazione:
  • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
8) Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
9) le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali vengono estese anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119 del Decreto Rilancio;
10) Questa è quella da chiarire: si considerano come dotati di autonomia funzionale, gli edifici aventi indipendenti almeno 3 impianti su 4 tra acqua, luce e gas e sistema di climatizzazione invernale. Già ma se l'abitazione è NO GAS e quindi gli impianti sono 3 sarà sufficiente l'autonomia di 2 soli di questi risolvendo la spinosa questione dell'acqua in comune?

Penso che a queste novità seguiranno tanti chiarimenti e circolari come il classico cane che si morde la coda in un infinito divenire delle cose!
Per ora buone feste a tutti gli appassionati del blog (ed anche agli altri 😂).

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